Gratuito Patrocinio

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La Tutela dei diritti a Verona 


Attraverso l’Istituto del Patrocinio a spese dello Stato, anche coloro che hanno un reddito basso potranno avere un tutela per garantire i propri diritti. Le spese di causa verranno erogate direttamente dallo Stato all’avvocato, senza esborsi da parte della persona difesa. 

GRATUITO PATROCINIO IN AMBITO CIVILE 

La persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato al fine di essere rappresentata in giudizio, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato può essere richiesto sia per processi civili ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.). La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.

Limiti di reddito 
Il richiedente, per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, deve avere un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01 (Decreto del Ministero della Giustizia del 10 maggio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 06 giugno 2023). In caso di presenza di coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, istante compreso. Viene tenuto conto del solo reddito personale nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio: 
  • i cittadini italiani gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
  • gli apolidi
  • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.

Esclusione dal patrocinio in ambito civile 
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui .

Dove si presenta la domanda 
La domanda si presenta online presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al: luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo; luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso; luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

Come si presenta la domanda 
La domanda dovrà essere presentata personalmente dall'interessato, allegando fotocopia di un documento di identità valido, oppure dal difensore o inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità.
La domanda va presentata online e deve indicare:
  • la richiesta di ammissione al patrocinio le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
  • l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio se trattasi di causa già pendente 
  • la data della prossima udienza
  • generalità e residenza della controparte ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).

Il Consiglio dell'Ordine valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità ed emette entro 10 giorni l’accoglimento, non ammissibilità o rigetto della domanda, trasmettendo copia del provvedimento all’interessato.

GRATUITO PATROCINIO IN AMBITO PENALE 

Per accedere al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale, il richiedente dovrà avere un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01. In caso conviva o sia parte di una famiglia, andranno sommati i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare. In caso di più persone, il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Quando nei processi gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi, allora verrà tenuto conto solo del reddito del richiedente. 

Possono richiedere l'ammissione:
  • i cittadini italiani
  • gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato l'indagato, l'imputato, il condannato, l'offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda
  • colui che (offeso dal reato - danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

L'ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.


Esclusione dal patrocinio in ambito penale 
Il patrocinio è escluso:
  • nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte;
  • se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni)
  • per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).

Dove si presenta la domanda 
La domanda in ambito penale si presenta all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:
alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari
alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva
alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

Come si presenta la domanda 
La domanda va presentata personalmente dall'interessato allegando la fotocopia di un documento di identità valido, può essere presentata anche dal difensore o inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido.

La domanda va presentata in carta semplice e deve indicare
  • la richiesta di ammissione al patrocinio
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
  • l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.

Entro 10 giorni da quando è stata presentata la domanda, il giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può dichiarare l'istanza inammissibile, o accogliere o respingere la stessa. 

Per informazioni e richieste sul gratuito patrocinio chiamate lo 045 8000691

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