La persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato al fine di essere rappresentata in giudizio, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato può essere richiesto sia per processi civili ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.). La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.
Limiti di reddito
Il richiedente, per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, deve avere un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01 (Decreto del Ministero della Giustizia del 10 maggio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 06 giugno 2023). In caso di presenza di coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, istante compreso. Viene tenuto conto del solo reddito personale nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio:
- i cittadini italiani
gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
- gli apolidi
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.
Esclusione dal patrocinio in ambito civile
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui
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Dove si presenta la domanda
La domanda si presenta online presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:
luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
Come si presenta la domanda
La domanda dovrà essere presentata personalmente dall'interessato, allegando fotocopia di un documento di identità valido, oppure dal difensore o inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità.
La domanda va presentata online e deve indicare:
- la richiesta di ammissione al patrocinio
le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
- l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio
se trattasi di causa già pendente
- la data della prossima udienza
- generalità e residenza della controparte
ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).
Il Consiglio dell'Ordine valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità ed emette entro 10 giorni l’accoglimento, non ammissibilità o rigetto della domanda, trasmettendo copia del provvedimento all’interessato.